Ancora una volta i vivaisti hanno avuto ragione dell’esproprio messo in atto per la realizzazione della SRT 435 lucchese (ex statale) che risale al 1997 quando alcuni vivaisti si sono visti notificare i decreti di occupazione dei loro terreni necessari alla costruzione della strada statale.
di Leonardo Miraglia
Dopo un breve contenzioso d’urgenza che consentì di fissare qualità, età, dimensioni delle piante che esistevano sui terreni da occupare e dare un valore a soprassuolo, nel 2016 iniziò per buona parte degli espropriati il contenzioso al TAR Toscana poiché nel frattempo era scaduta la pubblica utilità e l’Anas prima e la Regione Toscana poi si trovarono come occupanti senza titolo. Fu chiesta la restituzione dei terreni nello stato originario. Nel 2018 arrivò la sentenza che obbligava la Regione Toscana a procedere, attraverso una sanatoria espropriativa secondo l’art 42 bis del Testo Unico delle Espropriazioni, sentenza che aveva consentito il pagamento della giusta indennità a tutti i vivaisti tranne uno che aveva visto il suo podere diviso in due dalla strada statale, con conseguenti gravi danni alla sua attività.
Nell’anno 2020 è stato presentato dinnanzi alla Corte d’Appello competente un ricorso dal suddetto vivaista che ha deciso di accoglierlo riconoscendo la diminuzione di valore dell’intera proprietà.
Un principio, quello relativo all’espropriazione parziale che l’Avv. Fabio Cannizzaro ha da sempre sostenuto doverosamente applicabile anche alle sanatorie espropriative.
Last modified: Agosto 1, 2024